ASSICURAZIONI

Difendiamo i diritti dei consumatori

ADOC SICILIA - PALERMO

Per quali casi si può attivare?

La procedura di conciliazione può essere richiesta dai consumatori esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri r.c.a auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro.
Il consumatore può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e successivamente il reclamo all’impresa di assicurazione competente. Inoltre, deve aver fornito a tale impresa tutte le informazioni necessarie per l’accertamento del sinistro e la sua valutazione.

  • se il consumatore non ha ottenuto risposta da un’impresa entro i termini previsti dalla legge;
  • se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
  • in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia.
  • non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
  • abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto).

SEMPLICE E CONVENIENTE - ONLINE

Come si svolge la procedura di concilazione

Il Cliente può presentare domanda alla Segreteria di conciliazione assistito dall’Adoc, che interverrà in sua rappresentanza.
Rivolgiti ad Adoc che predisporrà la pratica. L’intera procedura si svolgerà on-line.

La domanda di conciliazione deve essere sottoscritta dal cliente, utilizzando il modulo prestampato e consegnata, tramite l’Adoc, alla società in questione corredata della documentazione utile per la trattazione della controversia.

La Commissione si incontrerà per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti; fino al termine della procedura di Conciliazione (La Conciliazione, come previsto dal Codice del Consumo si conclude in 90 giorni prorogabili sino ad una durata massima di 180 giorni e sono sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di Conciliazione.